Versione stampabile

Estratto dal regolamento vigente approvato il 11/04/2022.

Estratto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Brescia (valido dal 01/01/2020 al 31/12/2023).

 

ART. 1

Hanno diritto alle prestazioni della Cassa Integrazione i lavoratori iscritti negli elenchi annuali della stessa per i quali sono stati corrisposti i contributi stabiliti dai Contratti Collettivi di Lavoro stipulati dalle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa Mutua Integrazione Malattie Maternità Infortuni Operai Agricoli della Provincia di Brescia, di seguito in sigla CIMMI.

 

ART. 5

In applicazione dell'ART. 2 dello Statuto, la CIMMI provvederà ad integrare agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD) iscritti alla stessa le seguenti:

 

MALATTIA

Agli operai agricoli a tempo indeterminato per i periodi di assenza per malattia verificatisi dal 01/05/2008 la CIMMI corrisponderà l'integrazione all'indennità di legge erogata dall'INPS fino al 90% del salario preso a base per il pagamento dell'indennità a partire dal 1° giorno e fino ad un periodo di assenza di 180 giorni di calendario nel corso dell'anno solare. Al fine di consentire l'integrazione delle suddette indennità di Legge da parte della CIMMI i datori di lavoro, laddove anticipata per disposizione di legge e/o di contratto, devono inviare direttamente o per il tramite delle Associazioni di categoria e/o di altri soggetti delegati alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente, i dati relativi al periodo e alla retribuzione media giornaliera. La documentazione attestante il periodo di assenza per malattia e dei relativi dati necessari alla liquidazione dell'integrazione completa di valido codice IBAN, dovranno venire fatti pervenire a Cimmi entro il termine di decadenza 31 Dicembre dell'anno successivo alla data di fine malattia.

Ai lavoratori a tempo determinato con meno di 101 gg. lavorative effettuate nell'anno precedente a quello interessato all'integrazione si applica la normativa CPL 23/07/96 mentre a partire da 101 giorni si applica lo stesso trattamento stabilito per gli operai a tempo indeterminato. Per gli OTD il termine di decadenza per la presentazione, a cura dei lavoratori interessati, della domanda, su apposito modello all'integrazione dell'indennità a carico della Cimmi e completa di valido codice IBAN è il 31 Dicembre dell'anno successivo alla data del prospetto di liquidazione e riconoscimento del diritto rilasciato dall'Inps.

La CIMMI non conguaglia le indennità pagate dall'INPS in misura ridotta ai sensi della Legge 638/83 (per assenza del lavoratore a visita fiscale ed a uscita di controllo). Pertanto, previa acquisizione della comunicazione Inps inviata al lavoratore e all'azienda, la Cimmi procederà al recupero delle somme corrisposte e non dovute per i giorni di sanzione stabiliti dall'Inps.

Sono escluse dagli indennizzi tutte le giornate festive e tutte le giornate che l'INPS per motivi legittimi non ritiene di dover indennizzare.

 

MODALITA' INDENNIZZO MALATTIE

● Si definisce CARENZA i primi 3 giorni di malattia pagati dalla CIMMI per OTI (OPERAI TEMPO INDETERMINATO) e OTD (OPERAI TEMPO DETERMINATO).

● Le percentuali si intendono calcolate sulla retribuzione media giornaliera.

● Per gli operai a tempo indeterminato le percentuali a carico dell'INPS vengono anticipate dall'azienda in busta paga.

● I giorni si calcolano come da calendario.

 

GIORNICIMMIINPS
da 1 a 390%0%
da 4 a 2040%50%
da 21 a 18023,34%66,66%

 

MALATTIE CON RICOVERO OSPEDALIERO

● Senza familiari a carico riduzione dei 2/5 della retribuzione media giornaliera.

● Con familiari a carico retribuzione media intera

 

GIORNICIMMIINPS
da 1 a 390%0%
da 4 a 2070%20%
da 21 a 18063,34%26,66%

 

INFORTUNIO

Per infortunio sul lavoro verificatisi dal 01/05/2008 la CIMMI corrisponderà l'integrazione alle indennità di legge erogate dall'INAIL fino al 90% del salario preso a base per il pagamento dell'indennità temporanea a partire dal II giorno e fino a guarigione clinica e in ogni caso per un periodo di assenza non superiore di 12 mesi dall'infortunio. Sono escluse dall'indennità tutte le giornate festive. Per la liquidazione dell'integrazione, da parte della CIMMI, dell'indennità di infortunio sul lavoro il diritto per conseguire le integrazioni si estingue nel termine di 3 anni dal giorno indicato sul prospetto di liquidazione elaborato dall'INAIL.

 

MODALITA' INDENNIZZO INFORTUNI

● Primo giorno a carico del datore di lavoro al 100%

 

GIORNICIMMIINAIL
da 2 a 8730%60%
da 88 al 12° mese15%75%

 

MATERNITA'

La Cassa corrisponderà agli operai a tempo indeterminato e determinato nonchè agli apprendisti per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, compreso il periodo di astensione anticipata (D.LVO n. 151/2001e successive modificazioni) una integrazione alla indennità di Legge, nella misura del 10% del valore preso a base dall'INPS.

Per il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) per gli OTI e OTD, con decorrenza dagli eventi dal 01/01/2016, la CIMMI corrisponderà una integrazione all'indennità di Legge pari al 40%. L'integrazione della CIMMI è subordinata al riconoscimento dell'indennità di Legge da parte dell'Inps e dalla contestuale iscrizione del lavoratore alla Cassa Mutua nel periodo di assenza per maternità facoltativa.

Per gli eventi a decorrere dal 01.01.2017 l'integrazione per la maternità facoltativa OTI e OTD sarà pari all'integrazione per maternità obbligatoria, infortuni e malattia, come previsto dal vigente CPL.

Per gli OTI e OTD il termine di decadenza per la presentazione della domanda a loro carico, su apposito modello e con l'indicazione di valido codice IBAN, dell'integrazione di maternità obbligatoria e facoltativa a carico della Cimmi è il 31/12 dell'anno successivo alla data del prospetto di liquidazione e riconoscimento del diritto da parte dell'Inps.

 

APPRENDISTI

Agli operai apprendisti nel caso di malattia e infortunio sul lavoro accaduti dal 01/05/2008 sarà applicato lo stesso trattamento in essere per gli operai a tempo indeterminato.

Il diritto ai trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'indennità economica per malattia, maternità ed infortuni da parte degli Enti assicuratori e alla disponibilità della CIMMI.

Per la corresponsione delle integrazioni alle suddette indennità di legge non sono dovuti, per nessun motivo, dalla CIMMI, interessi legali.

Non è dovuta alcuna integrazione economica da parte della CIMMI per gli eventi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro indipendentemente dal pagamento o meno da parte degli Enti assicuratori.

 

MORTE DEL LAVORATORE

In caso di morte, sul luogo di lavoro, del lavoratore a tempo indeterminato e determinato, iscritto alla CIMMI, è concesso agli eredi legittimi un sussidio pari ad una mensilità, (non inferiore al valore indicato nel C.P.L. 17/4/2008) previa presentazione della seguente documentazione:

domanda in carta semplice da presentare entro 180 giorni dalla morte con allegati:
● stato di famiglia (con indicato anche il nome del defunto) in carta semplice;
● certificato di morte;
● atto notorio indicante gli eredi o dichiarazioni di successione;
● delega degli eventuali eredi maggiorenni (con firma autenticata) in favore di un'unica persona per la riscossione della quota parte loro spettante;
● codice IBAN valido ed approvato espressamente da tutti i beneficiari.

 

T.B.C.

Il valore del sussidio straordinario da corrispondere ai lavoratori affetti da T.B.C. sarà stabilito dal Consiglio della CIMMI. Il lavoratore dovrà presentare la domanda per la liquidazione del sussidio entro il termine di decadenza del 31 Dicembre dell'anno successivo della data del prospetto di liquidazione Inps, indicando valido codice IBAN. Le richieste presentate oltre il suddetto termine, non saranno accolte.

 

DEGENZA OSPEDALIERA

Corrisponsione ai soli operai agricoli OTI e OTD (esclusi i componenti il nucleo familiare), con contratto di lavoro in essere iscritti al CIMMI e al FISA, che abbiano maturato 180 giornate nell'anno precedente, sarà corrisposta una indennità giornaliera di 70,00 euro lorde per i primi tre giorni di degenza ospedaliera senza intervento chirurgico. La liquidazione dell'indennità è subordinata alla richiesta del lavoratore con la documentazione attestante i giorni di degenza e il requisito del suddetto numero giornate lavorative, nonchè all'indicazione di valido codice IBAN. Le richieste inoltrate alla Cimmi dopo il termine di decadenza di 12 mesi dal giorno di dimissione dalla degenza non saranno accolte.